Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge costituzionale che si propone si compone di un unico articolo con cui si dispone che il comune di Cinto Caomaggiore sia distaccato dalla regione Veneto per essere aggregato alla regione Friuli-Venezia Giulia.
      Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco di comuni o di province da una regione e la conseguente aggregazione ad un'altra regione, ed è stato predisposto dai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali in esito al referendum popolare svoltosi nei giorni 26 e 27 marzo 2006.
      Ai sensi della norma costituzionale sopra richiamata, così come novellata dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, infatti, «si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».
      A norma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Ministro dell'interno è tenuto a presentare alle Camere il

 

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disegno di legge che sancisce il predetto distacco e la conseguente aggregazione; peraltro, trattandosi, nel caso specifico, di una variazione che andrebbe ad incidere anche sul territorio di una regione ad autonomia differenziata, è apparso opportuno procedere mediante lo strumento della legge costituzionale, quale fonte di diritto pariordinata a quella che definisce l'autonomia speciale del Friuli-Venezia Giulia.
      Il presente disegno di legge costituzionale si limita a sancire il distacco e la conseguente aggregazione del comune di Cinto Caomaggiore e non si sofferma sui conseguenti adempimenti, ritenendosi che nel caso specifico, la disciplina di dettaglio debba essere adottata dalla regione autonoma ai sensi dell'articolo 4, numero 1-bis), dello statuto speciale, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
      Quanto sopra esposto, peraltro, non esclude che la materia possa essere, in via generale, regolamentata mediante lo strumento delle norme di attuazione statutaria, allo scopo di definire i rapporti tra l'ordinamento statale e quello regionale.
      È difatti appena il caso di evidenziare che il necessario intervento di adeguamento andrà ad incidere su un tessuto normativo particolarmente articolato e complesso quale è quello su cui si fonda la speciale autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia e che qualsiasi ridefinizione di quest'ultima non può ragionevolmente prescindere da un coinvolgimento della regione medesima.
      In proposito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che prescrive che il distacco e la conseguente aggregazione avvenga «sentiti i Consigli regionali», la regione Friuli-Venezia Giulia, con deliberazione del consiglio n. 21 del 21 novembre 2006, ha espresso il proprio parere favorevole, mentre il consiglio regionale del Veneto non si è ancora espresso.
      Si segnala, infine, che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 30 marzo 2007, ha approvato un disegno di legge costituzionale di modifica all'articolo 132 della Costituzione, per la razionalizzazione del procedimento di distacco ed aggregazione di comuni e province da una regione all'altra (atto Camera n. 2523): in particolare la riforma in esame, per la parte che qui interessa, prevede che per il passaggio di un comune da una regione ad un'altra la relativa proposta venga approvata mediante referendum dalla maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle due province interessate, e non del solo comune che chiede il distacco e l'aggregazione, come previsto dalla normativa attualmente vigente e come ottemperato nel caso in oggetto.
 

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